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NUOVA ORDINANZA CONTRO POLVERI SOTTILI

L’assessore Giovanni Lovato e il sindaco Alessia Bevilacqua: “In una situazione di emergenza per tutta la Pianura Padana e quindi anche per Arzignano, è necessario che tutti i Comuni impongano alcune prescrizioni per non peggiorare la qualità dell’aria. Siamo certi che i cittadini comprenderanno queste prescrizioni”. In allegato la mappa dell’area interessata dai divieti di circolazione.

 Il Comune di Arzignano, in ottemperanza alle indicazioni della Regione Veneto contenute nel nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e vista anche la comunicazione dell’ARPAV — Direzione tecnico Scientifica — Osservatorio Regionale Aria di Venezia, pervenuta giovedì 9 gennaio 2019, nella quale si comunica che nel comune di Arzignano “è stato raggiunto il livello di allerta 2 per il PM10 (polveri sottili)

ORDINA

1 – Il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa
(compreso il pellet), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe
“3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
2 – divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, compresi falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc., di combustioni all’aperto comprese le biomasse, con divieto di rilasciare eventuali deroghe;
3 – divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
4 – divieto di spandimento di liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
5 – obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi: a. a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle • E.1 – residenza e assimilabili • E.2 – uffici e assimilabili • E.4 – attività ricreative e assimilabili • E.5 – attività commerciali e assimilabili • E.6 – attività sportive b. a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla • E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.
6 – divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salvo le esclusioni sotto riportate, per: a. gli autoveicoli benzina Euro 0, 1; b. i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
7 – divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per le autovetture e per i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”. Le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 si applicano limitatamente alla zona del centro urbano di Arzignano individuata nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta anche da segnaletica stradale.

Esclusioni:

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento secondo quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale: 1. veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada1 ;
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del dlgs 285/92;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti “euro 0” o “pre euro 1”.
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: – veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ivi compresi quelli appartenenti a ditte che intervengono nel “piano neve”, per conto degli Enti Locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) siano essi comunali o di Ditte affidatarie del servizio o di parte di esso.
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC;
12. carri funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; 20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 285/92;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell’Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all’interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici).

IL COMUNE AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
che l’Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell’Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/

E RICORDA che l’inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

INVITA QUINDI

La Cittadinanza: • ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti; • per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano); • ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione: • limitare l’attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10; • limitare l’apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili); • limitare/evitare passeggiate all’aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie; • limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l’obbligo della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

Le Azende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sopra indicato indicato, dei mezzi a minore emissione; d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale; e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

Alessia Bevilacqua
Sindaco con gestione diretta di Edilizia, Urbanistica, Industria, Grandi Opere e Bilancio

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