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Tempio indiano si trasferisce in altro comune

Dopo un’importante mediazione dell’amministrazione Gentilin, un altro tempio/moschea se ne va da Arzignano e si trasferisce in un altro comune.
Il tempio indiano Sikh, ubicato in via 10°Strada, ha chiuso definitivamente a causa del mancato adeguamento alla normativa igienico-edilizia emanata dal Comune nel 2010.
Gentilin e Marcigaglia: “In tre anni, siamo riusciti a chiudere oltre la metà dei tempi/moschea non idonei alla normative igienico-sanitarie”

Sono passati tre anni dall’applicazione del Regolamento Anti-moschea Abusiva, e l’associazione culturale indiana in affitto presso i locali di Via Decima Strada, non avendo adeguato la struttura alla normativa esistente, ha deciso di trasferire il proprio tempio presso una struttura ubicata in altro comune.

Il sindaco Giorgio Gentilin:
"Apprezziamo il comportamento corretto e trasparente dell’associazione, che ha preso atto del problemi di adeguamento della struttura, e ci ha comunicato d’aver trovato soluzioni extracomunali più idonee alle loro necessità. 

L’assessore alla sicurezza ed immigrazione Enrico Marcigaglia:
Il regolamento anti-moschea abusiva, ancora una volta dimostra la propria efficacia.
Senza alcuna forzatura, le associazioni religiose che negli anni passati si sono sistemate in centri più o meno occasionali, stanno capendo la bontà della normativa tecnica che abbiamo predisposto. Per ospitare centinaia di persone è evidente che servono strutture adeguate ed igienicamente idonee. 

Ad aggi, questo è il riepilogo della situazione:
(il 50% delle mosche/tempio si sono trasferite in altri comuni)

1- TEMPIO INDU’ (via Nobile): trasferito presso altro comune

2- TEMPIO SIKH (via Decima Strada): trasferito presso altro comune

3- TEMPIO INDIANO (via Olimpica): ancora operativo

4- MOSCHEA MUSULMANA (via Quattro Martiri): ancora operativa ma i locali sono stati messi in vendita

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Nell’ottobre  2010 ad Arzignano venne approvato il "Regolamento Anti-moschea abusiva"

Negli anni passati, a causa di una normativa facilmente eludibile, i cosiddetti centri culturali permettevano di fatto la creazione di mosche e tempi eludendo di fatto le più comuni normative edilizie ed igienico sanitarie. 
La conseguenza di tale situazione, ha generato negli anni varie situazioni di disagio:
– moschee improprie insediate all’interno di appartamenti;
– moschee improprie assolutamente prive degli standard a parcheggio;
– moschee improprie prive dei requisiti igienico sanitari minimi per la loro attività;
– moschee improprie in assoluto stato di sovraffollamento. 

Già nel 2010 nel solo territorio di Arzignano, si contano ben 4 centri religiosi/moschee/tempi

Per questi motivi, nell’ottobre del 2010, l’assessore alla sicurezza ed immigrazione Enrico Marcigaglia, in collaborazione con gli uffici tecnici dell’edilizia ed urbanistica, studiavano ed approvavano uno specifico regolamento tecnico ribattezzato dai media "Regolamento Anti-moschea abusiva", che aveva la finalità di regolamentare in maniera chiara e trasparente tutta quella fattispecie di centri che nel passato avevano bypassato le più banali normative igieniche.

All’interno del regolamento sono specificate una serie di prescrizioni tecniche da rispettare per tutte le future aperture, e in particolare, alcune prescrizioni di adeguamento per le strutture esistenti.

Di seguito il testo completo della normativa:

Integrazione al Regolamento edilizio comunale
 

ART.63 BIS – CIRCOLI PRIVATI, SALE CONFERENZE E/O CONVEGNI E CENTRI CULTURALI
 

1. Campo di applicazione
a) Le presenti disposizioni concernono gli immobili ove insediare luoghi di ritrovo – quali circoli privati, sale
conferenze e/o convegni e centri culturali – il cui affollamento sia superiore alle 60 persone.
b) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli immobili di proprietà e/o in uso allo
Stato, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’ULSS; inoltre sono esclusi gli immobili vincolati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004.

2. Affollamento massimo
L’affollamento massimo è calcolato da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale in base alle
superfici utili effettivamente oggetto di utilizzo.
Nei locali utili, esclusi gli accessori quali servizi igienici, corridoi, ripostigli, disimpegni, dovrà essere
garantita una densità massima di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato.
E’ obbligatorio esporre in zona ben visibile apposita indicazione dell’affollamento massimo consentito.
Se viene superato il limite di affollamento, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 7bis del
Decreto Legislativo 267/2000 e la sospensione temporanea dell’ attività per una durata di 90 giorni.
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale, l’affollamento previsto fosse
diverso rispetto a quello determinato dall’ufficio tecnico, potrà essere avanzata motivata richiesta di
deroga alla Giunta Comunale.

3. Prevenzione incendi
I locali di cui sopra, allo scopo di garantire adeguata prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, sono assimilabili ai locali di
cui all’art. 1, lettera (d) del D.M.19 agosto 1996.

4. Sorvegliabilità dei locali
a) Sorvegliabilità esterna
I locali oggetto del presente provvedimento devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la
sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita.
Gli ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono
essere utilizzati anche per l’accesso ad abitazioni private.
In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o
altro luogo pubblico.
Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico
d’accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall’autorità di pubblica sicurezza, che
può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al primo comma, l’apposizione di idonei
sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita.
Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura e gli
accessi devono essere realizzati in modo da consentire sempre l’apertura anche dall’esterno.
b) Sorvegliabilità interna
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico e/o ai
fruitori, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che
non consentano un immediato accesso.
Eventuali locali interni non aperti ai fruitori o al pubblico devono essere precisati nel progetto allegato alla
richiesta di insediamento dell’attività. In ogni caso deve essere assicurata, mediante targhe o altre
indicazioni anche luminose, l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e le vie d’uscita dal
medesimo.

5. Requisiti tecnici dei locali
a) Abitabilità – agibilità dei locali
I locali devono essere in possesso del certificato di abitabilità-agibilità.
b) Altezze dei locali
L’altezza utile interna di tutti i locali deve essere di almeno ml. 3,00.
c) Superfici finestrate
La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale, esclusi porte e portoni, deve corrispondere ad
almeno:
– 1/8 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 50 mq;
– 1/10 della superficie di calpestio, per la parte eccedente;
d) Servizi igienici
Devono essere ricavati servizi igienici al servizio dei fruitori distinti per sesso con almeno due wc e antiwc
con lavabo cadauno oltre ad un servizio attrezzato per persone diversamente abili. La superficie utile dei
servizi igienici non può essere inferiore a 15 mq. e allo 0,03 per cento della superficie complessiva dei
locali.
Ogni locale wc deve essere completamente separato dagli altri e dall’anti-wc e deve avere una superficie
utile in pianta di almeno mq 1,50 con lato minimo di almeno m 1,00; le porte di accesso ai servizi igienici
devono essere apribili verso l’esterno e devono essere dotate di serratura di emergenza azionabile
dall’esterno e indicatore di presenza e, nei casi di ventilazione artificiale, di griglia o fessura nella porzione
inferiore alta almeno cm 5. In ciascun vano wc deve essere presente una finestra apribile di superficie pari
ad almeno mq 0,40. E’ ammessa la ventilazione artificiale, purchè l’antibagno sia dotato di finestra apribile
comunicante con l’esterno o quanto meno di una presa d’aria comunicante con l’esterno, anche tramite
condotta. La ventilazione artificiale deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata,
con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.
e) Riscaldamento e certificazione energetica
I locali aperti all’uso dei fruitori devono essere opportunamente dotati di impianto di riscaldamento e
ottenere il certificato di conformità degli impianti ( elettrico e termoidraulico) con il relativo attestato di
qualificazione energetica.
f) Accessibilità persone diversamente abili
Deve essere garantito il requisito di accessibilità di tutti i locali da parte delle persone diversamente abili,
secondo quanto previsto dalla Legge 13/89, dal D.M. 236/89 e successive modifiche ed integrazioni,.
6. Aree a parcheggio
La dotazione minima di parcheggio effettivo, con esclusione della viabilità di accesso e di manovra, con
accesso diretto dalla pubblica via, da identificare nell’area di pertinenza del fabbricato in cui viene svolta
l’attività o il servizio deve essere:
a) per le strutture in zona territoriale omogenea a carattere residenziale, non inferiore a 0,80 mq/mq della
superficie di calpestio, complessiva dei locali (compresi locali accessori e di servizio);
b) per le strutture in zona territoriale omogenea a carattere produttivo, non inferiore a 1,00 mq/mq della
superficie di calpestio, complessiva dei locali (compresi locali accessori e di servizio).
Non è ammessa in nessun caso la monetizzazione delle aree a parcheggio.

7. Impatto acustico
Ove stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, è obbligatoria la presentazione della
documentazione di previsione di Impatto acustico atta a dimostrare il rispetto dei limiti di legge.
All’interno dei locali non devono essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto
Legislativo n. 277/91 per i lavoratori. In ogni caso, le persone presenti continuativamente all’interno delle
strutture, non potranno essere sottoposte ad un livello sonoro superiore a 90 dB (A).
Per gli edifici in parola, devono essere rispettati i valori minimi di indice di potere fonoisolante fissati dal
DPCM 5/12/1997.
Ai fini dell’utilizzo dell’immobile dovrà essere prodotto il certificato di collaudo acustico.

8. Disposizioni per i locali esistenti
I locali esistenti già destinati a circoli privati, sale conferenze e/o convegni e centri culturali, alla data di
entrata in vigore della presente modifica al Regolamento Edilizio, devono essere adeguati alle disposizioni
sopra richiamate entro il termine massimo di 12 mesi, ad esclusione dei seguenti commi:
– 4 a). Sorvegliabilità esterna
– 5 b). Altezze dei locali
– 5 e). Per la sola parte riguardante l’attestato di qualificazione energetica
– 6. Aree a parcheggio
I requisiti sopra descritti devono essere garantiti da tutti gli immobili destinati ad attività di circoli privati,
sale conferenze e/o convegni, e centri culturali non ancora insediati, compresi i procedimenti in corso.
Qualora nel termine massimo di 12 mesi non si fosse provveduto all’adeguamento degli immobili, si
provvederà alla sospensione temporanea di qualunque attività interna ai locali.

9. Compatibilità urbanistica
Le eventuali attività collaterali previste dallo statuto costitutivo di circoli privati e centri culturali dovranno
essere compatibili con le destinazioni della zona e le destinazioni degli immobili.

10. Sanzioni
Ferme restando le sanzioni specifiche previste dalle normative di riferimento per le singole fattispecie, per
ogni violazione delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni di cui all’art. 7 bis del D.Lg. 267/2000.

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