“Anche se quest’anno, per le avverse condizioni meteo, non si sono ancora raggiunti i livelli di polveri sottili degli scorsi anni” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin “l’Amministrazione ha doverosamente emesso questa ordinanza affinché vengano limitatigli effetti dell’inquinamento. Non procederemo in maniera draconiana ad elevare sanzioni alla cittadinanza anche perché l’obiettivo non è questo. Il senso dell’ordinanza, che si allinea a quelle di altri Comuni della Provincia di Vicenza, capoluogo compreso –continua Gentilin-si inserisce in una tradizione di attenzione all’ambiente, agli inquinanti e in particolare alle polveri sottili da parte della nostra Amministrazione. Ricordo che, per ragioni professionali in tempi non sospetti, già nell’inverno del 2001, avevo lanciato l’allarme sulle polveri sottili, sulle loro implicazioni e sulla pericolosità della persistenza di nebbia ed alta pressione. Invito i cittadini a non interpretare tale provvedimento come una ‘grida’manzoniana. Ritengo che ogni cittadino nel suo piccolo debba farsi carico della propria responsabilità. L’inquinamento dell’aria sta da anni generando un incremento significativo delle patologie respiratorie”.
Il provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche e che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.
L’Amministrazione Comunale ricorda che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”; che l’inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.
Invita quindi la Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale(gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1,lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;
Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
Ecco i divieti
Tale ordinanza rispetta le indicazioni della Regione Veneto contenute nel nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”. Fino al 31 marzo quindi, vigono le seguenti prescrizioni
1.divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad “euro 3”;
3.divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4.spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea,dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli per soste in corrispondenza degli impianti semaforici;
5.divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante;
6.riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione,ospedali e case di riposo.
Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano limitatamente al centro urbano di Arzignano individuato nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta anche da segnaletica stradale (allegato A). La disposizione di cui al punto 5 si applica fino all’entrata in vigore del regolamento comunale che disciplina la materia.
Chi è escluso dal provvedimento
Sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento secondo quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:
1.veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada 1;
2.veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3.veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4.veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA oda associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5.veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del dlgs 285/92; 6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti “euro 0” o “pre euro 1”.
7.veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: – veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e provinciale,della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ivi compresi quelli appartenenti a ditte che intervengono nel “piano neve”, per conto degli Enti Locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
8.veicoli di pronto soccorso sanitario; 9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) siano essi comunali o di Ditte affidatarie del servizio o di parte di esso.
10.veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11.autovetture targate CD e CC;
12.carri funebri;
13.veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro,che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14.veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti,limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; 1 f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale:veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego odi risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibitia trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 enon superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
15.veicoli dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
16.veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17.veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18.veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19.veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie ingrado di esibire relativa certificazione medica;
20.veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21.veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasiconfessione per le funzioni del proprio ministero;
22.veicoli con a bordo almeno tre persone;
23.veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativaautorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guidae per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patentiC, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 285/92;
24.veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato perla donazione;
25.veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documentodell’Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisioneautorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26.veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
27.veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi diassistenza e manutenzione in immobili ubicati all’interno dellezone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantierimobili edili e/o impiantistici).