L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessata/o. La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettrice/elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.4-bis della legge n. 459/2001. In allegato il modello di opzione per esprimere il voto per corrispondenza in formato odt e pdf. L’elettore deve autocertificare la sua residenza temporanea all’estero per un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022. Il termine del trentaduesimo giorno (24 agosto) per la presentazione della richiesta di opzione non è derogabile, in quanto si correla ad una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza. Per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.
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Per approfondimento
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/07/ISTRUZIONI-elezioni-politiche-2022-3.pdf